Responsabilità datore lavoro verso terzi

STUDIO LEGALE
Norme di prevenzione degli infortuni e responsabilità del datore di lavoro verso terzi

In tema di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, norma di partenza e cardine del sistema, risulta essere l’art. 2087 c.c. che impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure volte a garantire l’integrità e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Tuttavia, come spesso accade all’interno dell’azienda possono essere presenti anche soggetti terzi, cioè non dipendenti (committente, fornitore, visitatore autorizzato), i quali entrano nell’ambito del pericolo e quindi del rischio per esempio d’infortunio; ci si domanda quindi, anche a fronte della lettera dell’art 2087 c.c. che fa riferimento alla protezione solo nei confronti dei prestatori di lavoro, se le norme preposte alla sicurezza dei luoghi di lavoro sono rivolte anche ai terzi non dipendenti/collaboratori.

La questione deve essere risolta in modo positivo: infatti, per giurisprudenza costante, la portata dell’art 2087 c.c., intesa sotto il profilo della massima sicurezza tecnica organizzativa e procedurale concretamente fattibile, trova applicazione, nella prevenzione degli infortuni, anche a beneficio degli estranei che si trovino _ anche incidentalmente_ nei luoghi di lavoro.

La responsabilità e l’obbligo di protezione del datore di lavoro in favore anche dei non prestatori di lavoro si evidenzia sotto un doppio profilo; il primo si connatura relativamente alla meritevolezza della protezione dell’integrità fisica e morale anche degli estranei i quali devono essere protetti non meno rispetto i lavoratori, il secondo profilo si evidenzia sotto l’aspetto della natura delle norme di prevenzione.

Su quest’ultimo punto è bene sottolineare che l’obbligo di protezione del datore di lavoro si incardina in un dovere oggettivo di tutela generale per il quale deve attuare una “sicurezza in sé” e quindi, l’obbligo si traduce in una protezione rivolta a qualsiasi persona che entri in contatto con la sfera aziendale.

A tal proposito appare che le norme di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro siano connaturate da un’immanenza oggettiva volta alla sicurezza che prescinde dalla soggettività della persona che entra nell’alveo del rischio d’infortunio proprio dell’azienda.

Tale interpretazione risponde a caratteri fattuali, laddove il datore di lavoro che applica un valido piano della sicurezza, rispondente al principio generale dell’art. 2087 c.c. e delle normative specifiche, potrà considerare che le prescrizioni siano sicure non solo per i lavoratori che ivi svolgono le proprie mansioni, ma anche per i soggetti estranei che a qualunque titolo frequentino il luogo di lavoro medesimo.

Di ricaduta pratica risulta che se un terzo dovesse subire un infortunio nel luogo ove è instaurata l’unità operativa, il datore di lavoro (rectius il responsabile del plesso aziendale) potrà essere raggiunto da sanzioni amministrative e penali in conseguenza alla mancata attuazione delle norme proposte alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Posto in evidenza il principio generale è opportuno fare delle precisazioni. In particolare va ricordato che l’art. 2087 c.c. (ricondotto al principio di casualità ex art. 41 c.p.) non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, bensì presuntiva, derivandone il fatto che il datore di lavoro potrà sempre prestare la prova liberatoria della sua responsabilità.

Sul punto giurisprudenza, seppur minoritaria, ha affermato che le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, non sono poste a tutela di ogni persona che si trovi comunque sul luogo di lavoro (per curiosità o abusivamente), ma solo a tutela dei lavoratori e di coloro che si trovino in una situazione analoga a quest’ultimi. Residuerebbe per così dire una sorta di esenzione della responsabilità per rischio elettivo derivante da comportamento abnorme del terzo, coerentemente con il fatto che quest’ultimo spesso non è formato come il lavoratore dipendente a seguire le prescrizioni atte alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Concludendo, le norme a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro trovano piena applicazione anche nei confronti dei soggetti, non prestatori di lavoro, che si trovino a contatto con le unità produttive dell’azienda, derivandone che nel caso si verifichi un infortunio per inosservanza degli obblighi di sicurezza imposti, detta inosservanza graverà su chi detti obblighi avrebbe dovuto far rispettare, a prescindere dal fatto che ad infortunarsi sia stato un lavoratore subordinato o, addirittura, un estraneo all’ambito imprenditoriale, purché sia ravvisabile il nesso causale con l’accertata violazione.

dr. Andrea Biscontin

avv. Enrico Barbaresco