Le responsabilità dell’Organismo di Vigilanza – Decreto 231

STUDIO LEGALE

Le responsabilità dell’Organismo di Vigilanza – Decreto 231

Secondo quanto stabilito dal D.lgs. 231/2001, l’Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello di organizzazione e gestione, nonché di curare l’aggiornamento dello stesso (così come previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera b). Il Decreto, oltre ad esplicitare queste attività, non specifica nel dettaglio quali siano le attribuzioni dell’OdV. Ci si chiede inoltre, quali siano le responsabilità dell’organismo stresso nell’ipotesi in cui vengano commessi reati presupposto a seguito di un’insufficiente o omessa vigilanza. Risulta difficile fornire una risposta certa a questa domanda, posto il vuoto normativo sia in tema di compiti (e limiti di attribuzione) che in tema di responsabilità.

Con più certezza possiamo affermare la sussistenza di una responsabilità di tipo civile nascente dal contratto stipulato tra ente e soggetto/i al quale/ai quali si affida l’incarico di svolgere il compito di OdV. In presenza di un danno subito dall’ente, in nesso di causa con l’inadempimento contrattuale dell’OdV (che si traduce in un’insufficiente o omessa vigilanza) , l’ente potrà chiedere il risarcimento del danno ai membri dell’OdV.

Diverse questioni possono essere poste sull’esistenza di una responsabilità penale in capo ai componenti dell’OdV per il reato presupposto eventualmente commesso da un soggetto intraneo all’ente, nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso.

Nell’ipotesi in cui si verifichi un reato presupposto a seguito di una non corretta vigilanza dell’OdV, potremmo astrattamente ipotizzare la configurabilità di un “concorso omissivo nel reato presupposto” poiché non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo (art. 40, comma 2, c.p.). Tuttavia, il punto dirimente che ci permette di fare chiarezza sulla sussistenza di una qualche responsabilità penale è l’esistenza (o meno) di una posizione di garanzia in capo ai membri dell’OdV. Possiamo definire come posizione di garanzia quell’obbligo (di fonte legislativa o contrattuale) di impedire un evento penalmente rilevante, con la parallela previsione di poteri impeditivi volti ad evitare il verificarsi dell’evento. Un esempio di soggetto investito della posizione di garanzia è rappresentato dal sindaco di una società, il quale svolge una funzione di controllo e ha lo specifico compito di impedire che gli amministratori compiano atti contrari alla legge durante l’espletamento delle loro funzioni. Il sindaco dunque, nell’ipotesi in cui l’amministratore da egli controllato, compia un reato – per esempio – societario e venga accertata la responsabilità del sindaco stesso, questo risponderà a titolo di concorso omissivo nel reato commesso dall’amministratore della società.

Sulla scorta di quanto su precisato, possiamo inferire che l’OdV, non essendo coinvolto nella gestione dell’ente, non è titolare di posizione di garanzia, in quanto non gode di poteri impeditivi nei suoi confronti, essendo invero depositario di un potere meramente di sorveglianza e di informazione. L’organismo, infatti, non può intervenire sui comportamenti da cui possano derivare reati rilevanti ai fini del Decreto 231 e, quindi, non potrebbe essere imputata allo stesso alcuna co-responsabilità. Al contrario, l’OdV si limita a riferire all’organo di gestione quanto appreso in ragione del suo compito di vigilanza, anche nella forma di un report periodico sulle criticità riscontrate, suggerendo azioni di miglioramento e di aggiornamento del modello organizzativo. Sarà l’organo di gestione interno che provvederà eventualmente ad adottare misure correttive.

avv. Enrico Barbaresco