Estensione del catalogo dei reati-presupposto D.lgs. 231/2001 – ultimo aggiornamento 2022

STUDIO LEGALE

Estensione del catalogo dei reati-presupposto D.lgs. 231/2001 – ultimo aggiornamento 2022

A ormai vent’anni dall’entrata in vigore del Decreto 231, la tendenza a cui si assiste in relazione alla responsabilità penale-amministrativa degli enti è quella del costante ampliamento delle categorie dei reati-presupposto. Si potrebbe, in qualche modo, sostenere che a seguito di tale fenomeno, l’implementazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo sia diventata un adempimento necessario per tutelare il business e la continuità aziendale. Questa affermazione viene provata dal fatto che da quando il Decreto 231 è stato approvato nel 2001 con la sola categoria dei reati di corruzione, ad oggi il numero di reati-presupposto supera ampiamente il centinaio, ciò comportando un’esposizione al rischio di contestazione di illeciti 231 per un numero sempre maggiore di attività e funzioni aziendali.

Tuttavia, a fronte di questa evoluzione espansiva del catalogo di reati 231, è altrettanto opportuno sottolineare come l’applicazione del Decreto da parte delle Procure della Repubblica appare ancor oggi diversificata sul territorio. Scorrendo diverse sentenze e casistiche in materia, si può facilmente notare come talvolta l’illecito 231 venga contestato con rigorosa puntualità, altre volte invece solo in relazione a certuni tipi di reati.

In ogni caso, rimane indubbio che il modello organizzativo, oltre ad essere uno strumento necessario per ‘mettere in sicurezza’ l’Ente stesso (non risponderà del reato commesso nel suo interesse o vantaggio), rappresenta altresì un asset strategico in grado di far fronte alle carenze organizzative aziendali, nonché un’importante opportunità di crescita.

Qui di seguito proviamo ad evidenziare le ultime integrazioni al Decreto 231, con i nuovi reati-presupposto 231 aggiunti dal 2019 ad oggi.

 

I reati tributari e i (nuovi) reati contro la Pubblica Amministrazione

I reati tributari sono stati aggiunti nel Decreto 231 a partire da dicembre 2019, mediante due interventi normativi. Il primo è costituito dalla riforma dei reati tributari apportata dalla legge n. 157/2019 che ha portato all’inserimento nel Decreto stesso dell’art. 25 – quinquiesdecies.

I reati tributari introdotti nel catalogo 231 dalla succitata riforma sono i seguenti:

– Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti;

– Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;

– Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;

– Occultamento o distruzione di documenti contabili;

– Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Successivamente, nel mese di luglio 2020, il D.lgs. n. 75/2020 intervenne anch’esso sul catalogo dei reati-presupposto 231, attuando la direttiva UE 2017/1371 (c.d. direttiva PIF) in materia di “lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’UE mediante il diritto penale”. Tale direttiva fu concepita per raggiungere un duplice obiettivo: l’armonizzazione del diritto penale in materia di frodi finanziarie e, al contempo, garantire la tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea.

Tale decreto attuativo rappresenta, dunque, il secondo intervento in materia di reati tributari, che ha portato al completamento dell’art. 25 – quinquiesdecies, D.lgs. 231/01 con i seguenti nuovi reati:

– Dichiarazione infedele;

– Omessa dichiarazione;

– Indebita compensazione.

I reati appena elencati rilevano, ai fini della responsabilità amministrativa dell’ente, solamente se commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l’IVA e per un importo superiore a Euro 10 milioni.

Per completezza, si dà evidenza del fatto che il D.lgs. n. 75/2020 non si limita ai reati tributari, bensì estende il suo intervento aggiungendo nuovi reati contro la PA, oltre alla previsione dei reati di contrabbando:

– all’art. 24 del D.lgs. 231/01 sono stati aggiunti i seguenti reati: frode nelle pubbliche forniture; frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

– nell’art. 25 del D.lgs. 231/01 sono stati ulteriormente introdotti i reati di peculato (escluso il peculato d’uso), peculato mediante profitto dell’errore altrui, abuso d’ufficio (sono tutti reati che riguardano soltanto gli enti pubblici);

– infine è stato introdotto ex novo l’art. 25 – sexiesdecies, D.lgs. 231/01 dedicato ai reati di contrabbando.

A seguito dell’introduzione nel Decreto 231 di queste nuove categorie di reati, l’implementazione di un MOGC 231 risulta fortemente auspicabile in quanto il livello del rischio di commissione di uno dei reati tributari all’esito di un risk assessment risulterà rilevante per quasi la totalità delle attività d’impresa, essendo coinvolte in questo ambito diverse operazioni contabili, dalle più semplici e di più scarsa entità, alle più complesse, tutte idonee di contestazioni 231 in sede di verifica fiscale. Per gli stessi motivi, risulta evidente che si renda necessario procedere con un aggiornamento del Modello 231, qualora l’Ente ne sia già dotato. Infatti, un MOGC 231 mantiene la sua efficacia esimente solo se concretamente attuato e puntualmente aggiornato, tenendo conto sia delle evoluzioni interne all’azienda che delle novità normative di volta in volta apportate dal legislatore.

Per la commissione dei reati tributari, sono previste, a carico all’azienda, pene pecuniarie variabili a seconda del reato, unitamente alle seguenti sanzioni interdittive: il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi. È utile chiarire che tali pene applicate alla persona giuridica vanno ad aggiungersi a quelle che le legge commina in capo alla persona fisica che materialmente commette il reato, secondo il principio del doppio centro di imputazione: (persona fisica – persona giuridica); principio applicabile ogniqualvolta venga integrato uno dei reati-presupposto.

 

I delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Ulteriore implementazione del catalogo reati-presupposto è stata realizzata a novembre 2021 mediante il D.lgs. 184/2021 in recepimento della direttiva Europea 2019/713 relativa alla “lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti” introducendo nel D.lgs. 231/01 il nuovo articolo 25 – octies.1. Il catalogo dei reati presupposto 231 ad oggi ricomprende anche quei delitti che hanno ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti e, segnatamente, si tratta di:

– Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti;

– Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (ad esempio: software per produrre carte di credito digitali false);

– Frode informatica (non solo se realizzata, come già previsto dall’art. 24, ai danni dello Stato o di altro ente pubblico o dell’Unione Europea, ma anche nel caso in cui provochi un trasferimento di denaro o di valore monetario anche virtuale).

Anzitutto notiamo come il legislatore abbia preso coscienza del fatto che i mezzi di pagamento diversi dai contanti (dalle carte di credito ai Bitcoin) siano strumenti di pagamento tra i più diffusi e che, pertanto, sono suscettibili di apportare un rischio di commissione di un reato.

Si tratta di qualsiasi strumento, diverso dalla moneta a corso legale, che permette all’utente di trasferire denaro o valore monetario. Non solamente di carte di credito o di pagamento, ma anche di tutta una serie di strumenti, come le criptovalute, Satispay o altre piattaforme/software, che permettono di trasferire valore in diverse forme.

Alla luce del succitato elenco, si comprende come questa nuova impostazione investa tutti quei processi di gestione dei mezzi di pagamento, come ad esempio l’incasso a seguito di una vendita ad un cliente e impone pertanto una tracciabilità delle operazioni compiute.

Quanto all’aspetto sanzionatorio, anche in questa ipotesi le sanzioni pecuniarie variano a seconda della tipologia di reato e le sanzioni interdittive applicabili sono le seguenti:

– interdizione all’esercizio dell’attività;

– sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;

– divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;

– esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;

– divieto di pubblicizzare beni o servizi.

 

I reati contro il patrimonio culturale

Anche l’ultima novella legislativa recante la L. 9 marzo 2022, n. 22 ha introdotto nuove fattispecie di reato-presupposto all’interno del Decreto 231. La legge in argomento, nel riformare la disciplina penale inerente al patrimonio culturale, inserisce nel codice penale un nuovo titolo dedicato (‘Titolo VIII-bis: Dei delitti contro il patrimonio culturale’).

Tale legge stabilisce che quando i reati contro i beni culturali vengono commessi a vantaggio oppure nell’interesse di un ente, viene disposta la responsabilità di quest’ultimo con conseguente irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie ed interdittive. Nello specifico vengono introdotti due nuovi articoli nel repertorio dei reati-presupposto:

> 25-septiesdecies – delitti contro il patrimonio culturale, contenente i seguenti reati:

– Furto di beni culturali (art. 518-bis p.)

– Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter p.)

– Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater p.)

– Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies p.)

– Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-noviesp.)

– Importazione illecita di beni culturali (art. 518-deciesp.)

– Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undeciesp.)

– Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies p.)

– Contraffazione di opere d’arte (art. 518-quaterdecies p.)

> 25-duodevicies – riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, riferito ai seguenti reati:

– Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexiesp.)

– Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies p.)

Ebbene, alla luce delle su indicate nuove fattispecie di reato-presupposto, è opportuno che l’Organismo di Vigilanza _laddove l’Ente sia già dotato di MOGC_ valuti l’esigenza di aggiornare il modello organizzativo 231, come richiesto dall’art. 6, comma 1, lettera b) del D.lgs. 231/01 il quale assegna all’OdV “il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.

In ogni caso, laddove l’Ente non abbia ancora un modello, l’Organo di controllo interno dell’Ente dovrà attivarsi verso gli organi dirigenti-amministrativi della società sottoponendo loro l’esigenza di effettuare un risk assessment delle attività aziendali, per individuare quali tra queste siano eventualmente esposte alla commissione dei reati-presupposto e poter adottare ed attuare dunque tutte le misure precauzionali necessarie a prevenirne il rischio di commissione, attraverso l’adozione di un Modello organizzativo di controllo.

avv. Enrico Barbaresco